Le novità fiscali di giugno 2011
A cura della redazione

Confindustria, con la circolare n. 19434 del 7 luglio 2011, ha illustrato le principali novità fiscali di interesse per le imprese relative al mese di giugno 2011.
In particolare si illustrano le seguenti:
- Incentivi per il rientro dei lavoratori in Italia. Il Decreto 3.6.2011 individua i beneficiari potenziali degli incentivi fiscali, previsti dalla L. n. 238/2010, per il rientro in Italia di soggetti in possesso di specifiche esperienze e qualifiche scientifiche e professionali.
I redditi di lavoro dipendente, redditi di impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti da tali soggetti concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF nella misura del 20% per le lavoratrici, del 30% per i lavoratori.
- Ravvedimento parziale. Non è possibile applicare la rateazione all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97) in quanto è una modalità di pagamento dilazionata di somme dovute dal contribuente applicabile solo quando prevista da una norma.
In particolare, non è ammissibile, concedere la possibilità di subordinare l'efficacia del ravvedimento al solo versamento della cosiddetta prima rata di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, consentendo, di fatto, al contribuente di poter beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche quando i versamenti delle rate successive siano effettuati oltre i termini di legge.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, invece, è più corretto ammettere la possibilità di ricorrere al ravvedimento parziale di quanto originariamente dovuto, nel caso in cui siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente. È ammessa, in altri termini, la possibilità di effettuare ravvedimenti scaglionati, a condizione che, nel corso dell'esecuzione di tali ravvedimenti, non intervengano controlli fiscali nei confronti del contribuente. In tal caso, l'omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
- Variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili. L’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate le variazioni degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio di attività, compreso il luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 35 DPR n. 633/72) non può essere realizzato da un terzo, poiché tale obbligo grava solo sul contribuente. Il depositario, invece, in base alle disposizioni che disciplinano le modalità di trasmissione della dichiarazione di inizio/cessazione attività o di variazione dei dati, può presentare la variazione dei dati - Modello AA7 o AA9 - quale persona delegata dal contribuente o, in presenza di prescritti requisiti, in qualità di incaricato alla trasmissione telematica.
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