Con la circolare n. 19529 del 7 giugno 2012, Confindustria ha riepilogato le principali novità fiscali del mese di maggio 2012, trattando anche alcune disposizioni rilevanti in materia di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda l’assistenza fiscale da sostituti di imposta, Caf e professionisti abilitati, Confindustria pone in evidenza quanto disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 25 maggio 2012 n. 15/E, con la quale sono stati riepilogati gli adempimenti per i soggetti che prestano assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti. La circolare fornisce le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4, adempimento al quale da quest'anno sono interessati tutti i sostituti d'imposta, pubblici e privati. Questi, infatti, devono ricevere in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai CAF e ai professionisti abilitati.
Sempre con riferimento agli atti dell’Agenzia delle Entrate,  Confindustria  ha esaminato la recente circolare n. 14/E, relativa agli incentivi per il rientro dei lavoratori in Italia. Il provvedimento fornisce chiarimenti sugli incentivi IRPEF introdotti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 per coloro che, dopo aver risieduto per almeno 24 mesi in Italia, hanno studiato, lavorato o conseguito una specializzazione post laurea all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. Si ricorda che possono essere ammessi al beneficio fiscale i soggetti - in possesso, alla data del 20 gennaio 2009, dei requisiti previsti - che siano stati assunti o abbiano avviato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo a decorrere dalla predetta data, ferma restando la decorrenza dei benefici fiscali dal 28 gennaio 2011.
Per quanto riguarda il regime fiscale per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, viene analizzata la circolare Agenzia delle entrate 30 maggio 2012 n. 17/E, con la quale sono forniti chiarimenti sul regime dei contribuenti minimi. In particolare, si precisa che, i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2012 e, nelle more delle istruzioni fornite dall'Amministrazione, hanno già aperto la partita IVA senza effettuare alcuna comunicazione circa l'adesione al regime in esame, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro sessanta giorni dall'emanazione della circolare in commento, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.