Le nuove sfide del preposto del 2025
A cura della redazione
Il preposto secondo la normativa più recente è il perno della sicurezza: obblighi rafforzati, poteri di intervento immediato e responsabilità penali in caso di omissioni. Le ultime sentenze del 2025 chiariscono che la vigilanza è sostanziale: chi esercita funzioni di controllo, anche di fatto, deve agire per prevenire rischi, interrompere attività pericolose e segnalare anomalie. Ignorare il pericolo significa risponderne penalmente.
Cosa tratta :
Il 2025 segna una svolta decisiva per la figura del preposto, oggi vero baricentro della prevenzione nei luoghi di lavoro. Non più semplice “controllore”, ma garante attivo, con obblighi precisi e responsabilità penali in caso di omissioni. Le riforme normative e le pronunce della Cassazione confermano che la vigilanza non è formale, ma sostanziale: chi esercita funzioni di controllo deve agire, anche senza nomina ufficiale.E’ utile ribadire con forza quindi una verità ormai consolidata: il preposto è il fulcro della prevenzione nei luoghi di lavoro. Non più semplice “controllore”, ma garante attivo della sicurezza, con poteri-doveri che la legge e la giurisprudenza hanno reso sempre più incisivi.
Il quadro normativo: cosa dice la legge
L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la persona che, in virtù delle competenze e dei poteri gerarchici, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un potere di iniziativa.
Gli obblighi sono fissati dall’art. 19:
- Vigilare sull’osservanza delle norme e sull’uso corretto di DPI e attrezzature.
- Intervenire per correggere comportamenti non conformi.
- Interrompere l’attività in caso di pericolo grave o inosservanza persistente.
- Segnalare tempestivamente deficienze e rischi al datore di lavoro.
La Legge 215/2021 ha rafforzato il ruolo del preposto, imponendo al datore di lavoro di individuarlo formalmente e attribuendogli il potere-dovere di interrompere attività pericolose. L’art. 299 chiarisce che la responsabilità sussiste anche per chi esercita funzioni di fatto.
Importanti sentenze del 2025: cosa insegnano
Tre pronunce della Cassazione hanno fissato principi chiave:
- Caso officina (sentenza 28427/2025): Un meccanico muore schiacciato tra un carrello elevatore e un autobus. Due preposti condannati per non aver impedito una prassi contra legem (uso improprio del carrello) e per non averla segnalata. La Corte ribadisce: il preposto deve impedire prassi pericolose e informare il datore di lavoro. La colpa del lavoratore non esonera il garante.
- Caso cantiere industriale (sentenza 30039/2025): Crollo di tubi accatastati, un morto e feriti. Responsabilità del preposto formale e del preposto “di fatto”, che aveva firmato documenti attestanti la sicurezza senza verifiche reali. Principio: chi esercita funzioni di vigilanza, anche senza nomina, risponde come preposto. Fondamentale la formazione specifica e la documentazione delle verifiche.
- Caso scala a pioli (sentenza 32520/2025): Un lavoratore cade da una scala mentre il preposto è presente ma distratto da altre mansioni. La Corte afferma: il preposto deve intervenire anche se l’attività non è stata ordinata, purché avvenga sotto la sua vigilanza. Non basta esserci: serve azione immediata.
Responsabilità e limiti
Il preposto è una figura di garanzia, un garante: deve impedire eventi lesivi nell’area di rischio che governa. Non ha un obbligo generale di vigilanza su tutta l’azienda, ma non può ignorare situazioni di pericolo evidenti e conoscibili. La responsabilità è commisurata ai poteri effettivi e alle competenze possedute.
La giurisprudenza e l’art. 299 del D.Lgs. 81/08 applicano il principio di effettività, secondo cui la responsabilità non dipende dalla nomina formale ma dall’esercizio concreto delle funzioni. Chi dirige, coordina o firma documenti attestanti la sicurezza assume la posizione di garanzia del preposto, con tutti gli obblighi di vigilanza, intervento e segnalazione. In sintesi: conta ciò che si fa, non ciò che si è scritto. Questo evita zone grigie e garantisce che chi ha potere reale di incidere sulla sicurezza risponda delle proprie azioni e omissioni.
COSA DICE LA LEGGE
- Art. 2 D.Lgs. 81/08: definizione di preposto.
- Art. 19 D.Lgs. 81/08: obblighi di vigilanza, intervento e segnalazione.
- Art. 299 D.Lgs. 81/08: responsabilità anche per chi esercita funzioni di fatto.
- Legge 215/2021: obbligo di individuazione del preposto e potere di interrompere attività pericolose.
- Cassazione 2025: responsabilità sostanziale, anche senza nomina formale, e obbligo di impedire prassi contra legem.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Individuare i preposti: formalmente e di fatto.
- Formazione mirata: aggiornata, pratica, sui rischi specifici.
- Procedure chiare: indicare quando e come interrompere attività pericolose.
- Documentare i controlli quotidiani: verbali, check-list, foto.
- Monitorare prassi operative: eliminare comportamenti contra legem.
- Supporto organizzativo: evitare che il preposto sia distratto da altre mansioni.
- Gestione near miss: analisi e correzione immediata.
- Comunicazione rapida: canali diretti per segnalazioni urgenti.
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