Le prestazioni di FSBA per le temperature elevate erodono il contatore
A cura della redazione

FSBA ha ricordato sul proprio sito istituzionale che è possibile ricorrere alle prestazioni del fondo sospendendo l’attività in caso di temperature superiori a 35 gradi certificate da enti o agenzie pubbliche come ARPA o similari (non sono considerate valide le informazioni provenienti da siti internet come ilmeteo.it, meteoam.it, 3bmeteo ecc.), nonché in caso di temperature raggiunte in ambienti chiusi anche inferiori ai 35 gradi con sospensione certificata da uno specifico verbale del RSPP.
Ai fini della sospensione, la domanda deve essere sempre corredata da un verbale di accordo sindacale debitamente sottoscritto che deve essere successivo all’evento climatico, rendendo così la prestazione di FSBA retroattiva rispetto alla protocollazione della domanda. La protocollazione della domanda deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento. Esempio: sospensione avvenuta il 5 agosto per temperature superiori a 35 gradi, la protocollazione corredata da documentazione probante e dal verbale di accordo sindacale deve avvenire entro il 30 settembre.
L’utilizzo della sospensione con causale climatica non interrompe il decorre del contatore aziendale. Pertanto, il plafond disponibile delle 130 giornate nel biennio mobile viene eroso anche con l’utilizzo di questa causale.
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