Le sanzioni per la tenuta dei libri obbligatori nel periodo dal 25 giugno al 18 agosto 2008
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 30/10/2008 n.15109, ha fornito alcune precisazioni in merito al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni sulla tenuta dei libri obbligatori nel periodo transitorio intercorrente tra il 25 giugno ed il 18 agosto 2008, a seguito dell'entrata in vigore del DL 112/2008 (convertito in Legge 133/2008) che ha modificato alcune disposizioni in materia.
I chiarimenti possono essere così sintetizzati:
- La maxisanzione per le violazioni relative alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori non è applicabile in relazione alle condotte poste in essere dal 25 giugno 2008;
- Dopo il 25 giugno 2008, se il libro paga sezione presenze, o il libro unico del lavoro era tenuto da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato, l'omessa esibizione degli stessi libri poteva essere sanzionata solo una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo.
- Sempre dopo il 25 giugno 2008, l'aggiornamento del libro paga sezione presenze, ovvero il libro unico del lavoro deve essere effettuato entro e non oltre il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (mentre la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni entro il 16 del mese ulteriormente successivo). Ne consegue che, sempre dalla stessa data, non potevano essere sanzionate violazioni attinenti all'obbligo di aggiornare il libro presenze entro il giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
- Per tutte le violazioni accertate nel periodo dal 25 giugno al 18 agosto 2008, relative alla omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, dovrà essere applicata la sanzione prevista dall'art. 195 del DPR 1124/1965.
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