Le sezioni unite e la prescrizione della rendita
A cura della redazione

La sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025 emessa dalle sezioni unite della Corte di cassazione riprende il controverso tema della prescrizione del diritto a costituire la rendita vitalizia in base all’art. 13 della legge 1338/1962, per risolvere il contrasto in seno alla stessa Cassazione.Le sezioni unite partono dalla contrapposizione tra una prima tesi che fissa il momento da cui decorre l’azione di prescrizione del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro da quando si prescrive il diritto di quest’ultimo e una seconda tesi che invece fa decorrere la prescrizione (anch’essa decennale) del diritto del lavoratore da quando lo stesso viene a conoscenza della prescrizione dell’azione datoriale.
La citata legge del 1962 prevede, in pratica, che, una volta prescritto in capo al datore di lavoro il diritto alla costituzione della rendita, il lavoratore possa egli stesso chiedere, nell'inerzia datoriale ed a condizione di dimostrare all'Istituto previdenziale l'esistenza dei requisiti di legge (prova dell'esistenza e durata del rapporto di lavoro e della retribuzione ricevuta), la costituzione della rendita, restando salvo il suo diritto ad essere risarcito del danno subito per essersi sostituito al datore di lavoro nel versare la riserva matematica necessaria. Di fronte a questo quadro giuridico, la sezioni unite ritengono che il termine di dieci anni entro cui il lavoratore può chiedere la costituzione della rendita vitalizia debba decorrere da quando questi ha avuto notizia dell’impossibilitò da parte del datore di lavoro di versare la rendita dovuta per compimento della prescrizione decennale. Entro lo stesso termine decennale previsto per l’azione del lavoratore si prescrive l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni chiesti dal lavoratore al suo datore di lavoro.A questo quadro occorre aggiungere, nel caso che si prescriva anche il termine decennale previsto per il lavoratore, il diritto di quest’ultimo, in questo caso imprescrittibile, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia a suo totale carico senza più potere richiedere il risarcimento dei danni.Per riepilogare l’iter cronologico e i vari passaggi procedurali previsti:
1)
omissione contributiva da parte del datore di lavoro: il diritto dell’Inps di richiedere i contributi omessi si prescrive in 5 anni;
2)
da questo momento decorre il termine di 10 anni entro cui il datore di lavoro inadempiente può chiedere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge 1338/1962 (totale 15 anni);
3)
decorsi i 10 anni senza alcuna costituzione della rendita vitalizia, da quando il lavoratore ne viene a conoscenza, decorrono altri 10 anni in cui il lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, può chiedere a sua volta all’ente previdenziale di attivare l’art. 13 della legge 1338/1962 e chiedere al suo datore di lavoro di risarcirgli i danni derivanti da questo onere versato dal lavoratore stesso (totale 25 anni);
4)
dal compimento di quest’ultimo termine senza che nessuno abbia attivato l’art. 13 citato, decorre il diritto imprescrittibile del lavoratore di costituire la rendita vitalizia con onere esclusivamente a suo carico ai sensi del recente art. 30 della legge 203/2024.Resta fermo un altro diritto a favore del lavoratore ai sensi dell’art. 2116, comma 2 del cod. civ. di chiedere il risarcimento dei danni per il danno pensionistico derivante dall’originaria omissione del versamento dei contributi, diritto che si prescrive in 5 annida quando emerge il danno pensionistico ossia da quando matura il diritto alla pensione e si quantifica il relativo danno.
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