Legge 407/90: assunzioni agevolate e precisazioni sui requisiti
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 27/05/2005 n.20399, ha reso noto che i datori di lavoro che intendono fruire delle agevolazioni previste in assunzione ex lege 407/90 non devono aver provveduto ad assumere in sostituzione lavoratori licenziati o sospesi per qualsiasi causa nei 6 mesi precedenti (ex DLgs 297/2002) e non più nel termine annuale originariamente previsto dalla Legge 264/1949.
L'INPS inoltre ricorda che l'assunzione deve essere a tempo indeterminato anche part time sin dall'origine.
Infatti spiega l'Istituto previdenziale le assunzioni con contratto a termine e successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato sono espressamente previste dalla legge 223/91 ma non sono invece contemplate dalla legge 407/90.
Si coglie l'occasione per sottolineare che la precisazione dell'INPS ha riflessi anche sulle disposizioni modificative del decreto competitività. In particolare il DL 35/2005 convertito nella legge 80/2005 ha previsto che i benefici di cui alla legge 407/90 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori posti in CIGS ex lege 311/2004, 291/2005 e 223/91.
La particolarità consiste nel fatto che il beneficio può essere riconosciuto anche in assenza del requisito minimo dei 24 mesi.
Quindi se si applica la precisazione INPS anche in questi casi i benefici potranno essere goduti anche se le assunzioni dei soggetti in CIGS avvengono per sostituzione di lavoratori licenziati, purchè dalla cessazione del rapporto siano decorsi almeno 6 mesi.