L’INL attraverso una nota fornisce le prime indicazioni operative relative alla Legge PMI

 

Cosa tratta?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative relative alla Legge n. 34/2026 “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” (Legge PMI), di cui la nota 15 aprile 2026, Prot. n. 780, sintetizza e commenta le modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 e alla Legge 28 giugno 2012, n. 92.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge, il 7 aprile, l’INL ha effettuato una ricognizione ordinata delle novità introdotte dalla Legge PMI con un focus rilevante su salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, ha delineato il perimetro d’azione della nuova norma, concentrandosi su alcuni aspetti centrali per la gestione della sicurezza nelle PMI, ovvero:

  • Modelli semplificati di organizzazione e gestione (MOG);
  • Formazione e addestramento;
  • Lavoro agile;
  • Attrezzature di lavoro.

 

Modelli semplificati di organizzazione e gestione per le PMI

La Legge n. 34/2026 introduce la possibilità di adottare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per le PMI, demandandone l’elaborazione all’INAIL, con l’obiettivo di ridurre gli oneri organizzativi e documentali gravanti sulle imprese di minori dimensioni, senza compromettere il livello di tutela dei lavoratori. La Nota dell’INL si limita a richiamare questa novità, senza fornire indicazioni operative o contenutistiche, ma chiarisce che tali modelli, una volta definiti, avranno rilevanza anche in sede ispettiva e ai fini della responsabilità, confermandone la piena collocazione nel sistema prevenzionistico.

Formazione ed addestramento

Un’altra novità rilevante riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza durante i periodi di cassa integrazione. Con l’introduzione della lettera b‑bis all’art. 37, comma 4, del d.lgs. 81/2008, viene infatti chiarito che l’obbligo formativo permane anche nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che la CIG sia a zero ore o a orario ridotto. Parallelamente, la normativa rafforza il collegamento tra formazione e politiche attive del lavoro, prevedendo la decadenza dal trattamento di integrazione salariale per il lavoratore che rifiuti o non frequenti, senza giustificato motivo, anche i corsi di sicurezza sul lavoro. Ne deriva un cambiamento significativo: la formazione non è più considerata un’attività rinviabile nei momenti di crisi produttiva, ma una componente strutturale del percorso di tutela e riqualificazione del lavoratore.

La Legge dispone anche sull’addestramento dei lavoratori, riscrivendo il comma 5 dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008. L’addestramento mantiene la sua natura pratica, da svolgersi sul luogo di lavoro e a cura di personale esperto, ma viene ora espressamente ammesso l’utilizzo di tecnologie di simulazione, sia in ambiente reale sia virtuale. Contestualmente, viene rafforzato il profilo documentale, introducendo l’obbligo di tracciabilità dell’attività di addestramento attraverso appositi registri, anche informatizzati.

Lavoro agile

La Legge interviene in modo esplicito anche sul lavoro agile, introducendo nel d.lgs. 81/2008 il nuovo art. 7‑bis. La norma chiarisce che, anche quando la prestazione è svolta al di fuori della disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo resta responsabile di tutti gli obblighi di prevenzione compatibili con tale modalità organizzativa. In particolare, è previsto l’obbligo di fornire ai lavoratori e all’RLS un’informativa scritta almeno annuale sui rischi generali e specifici, con un’attenzione specifica a quelli connessi all’uso dei videoterminali, mentre al lavoratore è richiesto un dovere espresso di cooperazione ai fini della tutela della salute e sicurezza. La disposizione è rafforzata dalla previsione di una sanzione penale in caso di omissione dell’informativa.

Attrezzature di lavoro

L’ultima novità riguarda le attrezzature di lavoro, modificando l’Allegato VII del d.lgs. 81/2008. La novità consiste nell’introduzione di una verifica periodica con cadenza triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuori strada utilizzate in frutteto. Si tratta di un aggiornamento rilevante soprattutto per il settore agricolo e forestale, comparti tradizionalmente caratterizzati da elevati indici di infortuni e dall’impiego diffuso di tali attrezzature, per i quali viene rafforzato il sistema dei controlli periodici a tutela della sicurezza degli operatori.

 

Cosa dice la legge?

  • Legge 11 marzo 2026, n. 34: legge annuale per il sostegno e la valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese.
  • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

o   Articolo 35 - modelli semplificati di organizzazione e gestione per le PMI,

o   Articolo 37 - formazione e addestramento,

o   Allegato VII - verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

 

Indicazioni operative

  • Considerare la formazione in materia di salute e sicurezza come compatibile e programmabile anche durante periodi di CIG, incluse le sospensioni a zero ore e informare correttamente i lavoratori sulle conseguenze del rifiuto ingiustificato dei corsi, anche ai fini della decadenza dal beneficio.
  • Verificare se l’addestramento attualmente svolto è effettivamente pratico e coerente con i rischi (valutare eventuali strumenti di simulazione) e rafforzare la tracciabilità dell’addestramento, predisponendo registri chiari, anche informatizzati.
  • Verificare l’esistenza e l’adeguatezza dell’informativa sui rischi per il lavoro agile, assicurando che sia aggiornata, scritta e trasmessa almeno annualmente (coinvolgere l’RLS nella trasmissione dell’informativa).
  • Per le PLE o piattaforme fuori strada in ambito agricolo, aggiornare i piani di verifica e manutenzione, evitando sovrapposizioni o omissioni e conservare con cura la documentazione relativa alle verifiche già effettuate.