Legittima la fissazione di un salario minimo da parte della Regione
A cura della redazione
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 188 depositata il 16 dicembre 2025, ha dichiarato che è legittima la legge regionale che prevede la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l’ora come criterio di selezione del CCNL che la Regione e gli enti strumentali devono indicare negli atti di gara relativi a procedure di evidenza pubblica bandite a livello regionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato la violazione degli articoli 36 e 39 della Costituzione, in quanto le disposizioni regionali lederebbero l’autonomia della contrattazione collettiva nella fissazione delle retribuzioni; nonché, dell’articolo 117 che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
La Corte costituzionale non è entrata nel merito in quanto le disposizioni regionali impugnate non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima che si imponga direttamente a tutti i contratti di lavoro privato subordinato stipulati nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alla sola sfera degli appalti pubblici e delle concessioni affidati dalla Regione e dagli enti strumentali.
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