La Corte di Cassazione, con la sentenza 01/02/2010 n.2235, ha deciso che il Consiglio dell'ordine professionale può legittimamente infliggere una sanzione disciplinare al proprio professionista che ha omesso di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento professionale previsti dall'Ordine a cui è iscritto.
Infatti la mancata partecipazione alla formazione periodica può essere giustificata solo se ricorrono cause espressamente previste dal Consiglio dell'ordine professionale che dispensano dall'obbligo formativo quali ad esempio la malattia documentata e l'interruzione dell'attività professionale per un determinato periodo di tempo oppure la gravidanza e la maternità.
In merito al problema della costituzionalità della norma che pone a carico del professionista l'obbligo della formazione e aggiornamento sanzionandolo disciplinarmente, la Suprema Corte  ricorda che se gli Ordinamenti professionali impongono ai propri iscritti determinati comportamenti conformi al loro codice deontologico (tra i quali rientra l'obbligo dell'aggiornamento professionale) non significa che siano stati introdotti requisiti nuovi non previsti espressamente dalla legge per l'esercizio della professione.