Legittimo il licenziamento anche per la mera presenza al furto
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23422 del 10 novembre 2011, ha stabilito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore il quale, pur senza aver commesso il furto, vi abbia, comunque, presenziato.
Nella fattispecie in esame, un lavoratore è stato licenziato per giusta causa in quanto lo stesso aveva incontrato il conducente di un autocarro, colpevole di aver consegnato, a terzi, otto pezze di materiale Alcantara, precedentemente sottratte illegalmente da uno stabilimento.
La Suprema Corte ha affermato che il comportamento tenuto dal ricorrente, da valutare unitamente alle non credibili giustificazioni addotte, integri comunque una lesione irreversibile del vincolo fiduciario. Questo sia che si ritenga che il ricorrente abbia concorso nella sottrazione dei beni di proprietà della società della quale era dipendente o abbia concorso nella loro ricettazione o abbia soltanto mantenuto oscuri rapporti con persone coinvolte nella vicenda e quindi in collegamento con i furti subiti dalla società.
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