La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che abbia ottenuto un permesso per assistere la madre gravemente disabile e lo abbia, invece, utilizzato per partecipare a una serata danzante.
Il comportamento del lavoratore che utilizzi i permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, e successive modifiche, per soddisfare esigenze personali e, quindi, per finalità diverse da quelle prescritte dalla legge - assistenza a persona con handicap in situazione di gravità - implica un particolare disvalore sociale giacché scarica il costo di tali esigenze sull'intera collettività, tenuto conto, per un verso, che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e, per altro verso, che tale condotta costringe il datore di lavoro ad organizzare diversamente l'attività in azienda ed i propri colleghi di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa. A tal fine è del tutto irrilevante che una parte del permesso sia stata effettivamente utilizzata per l'assistenza al disabile, poiché anche fruire di una parte del permesso per finalità estranee a quelle previste dalla norma legittima il licenziamento.