Legittimo il licenziamento della lavoratrice con pensione di vecchiaia prima dei 65 anni di età
A cura della redazione
Non vengono violati i principi di parità di trattaemnto e di non discriminazione in caso di licenziamento di una lavoratrice con pensione di vecchiaia prima che abbia compiuto 65 anni età (Cass. 11/04/2005 n.7359).
Infatti spiega la Suprema Corte dal combinato disposto degli artt. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e 1, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si desume la norma secondo cui sia i lavoratori che le lavoratrici, ferma restando la identica età lavorativa e la diversa età pensionabile, sono licenziabili ad nutum ove abbiano conseguito, o abbiano richiesto, la liquidazione della pensione di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria oppure di gestione sostitutive, esonerative o esclusive della medesima (liquidazione per la quale risulta coerentemente prescritto il requisito della cessazione del rapporto di lavoro). La cassazione ha osservato anche che tale disciplina non è in contrasto con i precetti costituzionali, giacché risultano esclusi dal beneficio della prosecuzione del rapporto di lavoro, e conseguentemente dal mantenimento della garanzia di stabilità del rapporto di lavoro, sia i lavoratori che le lavoratrici che già godano di pensione di vecchiaia, senza che sia stabilita una diversa età lavorativa per uomini e donne.
Non trova inoltre applicazione il principio della giurisprudenza comunitaria, che fa riferimento all'ipotesi di facoltà di licenziamento correlata al superamento dell'età di pensionamento, in caso di diversità di tale età per gli uomini e le donne, e non allo stato di pensionato.
Infine conclude la sentenza trova applicazione nel caso di specie l'art. 4 della legge 108/90 secondo cui le disposizioni dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori non sia applicano nei confronti dei lavoratori ultrassessantenni in possesso dei requisiti pensionistici.