La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8222 del 6 aprile 2009, ha stabilito che la scelta del datore di lavoro di cessare l'attività produttiva costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita ex art. 41 Cost. e, quindi, sono giustificati i licenziamenti collettivi conseguenti.
L'obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. n 223/1991, ha solamente la funzione di permettere il controllo da parte dei sindacati sull'effettività della scelta stessa, in modo da evitare elusioni della norma che garantisce i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui la cessazione dell'attività dissimuli la cessione dell'azienda o la ripresa dell'attività stessa sotto una diversa denominazione o in un diverso luogo.