Legittimo il licenziamento per motivi disciplinari del lavoratore che rifiuta il trasferimento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24/03/2010 n.7045, ha deciso che il datore di lavoro può legittimamente licenziare per motivi disciplinari il lavoratore dipendente che rifiuta il trasferimento del luogo di lavoro.
Secondo i giudici di legittimità il licenziamento motivato da una condotta colposa, manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione tra le misure disciplinari deve essere comunque assoggettato alle garanzie previste a favore del lavoratore ex art. 7 cc. 2 e 3 L. 300/70.
Poiché nei diversi gradi di giudizio era stato avanzato il dubbio circa la natura disciplinare del provvedimento intimato nei confronti del lavoratore, la Corte di Cassazione ha fatto luce sulla questione ricordando che risulta chiara la natura sanzionatoria del licenziamento in quanto adottato esclusivamente per la protratta assenza del lavoratore dalla nuova sede di lavoro. Comportamento questo che costituisce un tipico inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. E ciò è sufficiente per riconoscere la natura disciplinare del licenziamento.
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