La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11934 del 22 maggio 2009, ha stabilito che il mancato computo del periodo di formazione e lavoro ai fini degli scatti di anzianità è legittimo.
La Suprema Corte precisa che è se da un lato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 726/1984, conv. da L. n. 863/1984 prevede che il periodo di formazione e lavoro sia computato nella'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, dall'altro lato tale disposizione non si pone in contrasto con il contratto collettivo (nella fattispecie, trattasi dell'Accordo Interconfederale 18.12.1998, paragrafo 7.5 e CCNL dei dipendenti delle ferrovie statali 7.7.1995, punto 5.2). Quest'ultimo, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude, infatti, l'utile computo del periodo di formazione e lavoro, non negando l'anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma limitandosi a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro.