La Corte Costituzionale, con la sentenza 22/05/2013 n.108 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucca relativamente all’art.19, c.1, lett. C) del DL 185/2008 (L. 2/2009) nella parte in cui subordinata la concessione dell’indennità di disoccupazione agli apprendisti all’intervento integrativo a carico degli enti bilaterali se previsto dalla contrattazione collettiva.
Secondo il giudice del lavoro infatti tale disposizione viola il principio di ragionevole eguaglianza nella tutela del lavoro e nel sostegno alla disoccupazione involontaria, poiché realizza irragionevolmente una disparità di trattamento nei confronti di un lavoratore che, a differenza di altri, seppur ricorrendo i medesimi presupposti, vien escluso dall’erogazione del sostegno al reddito per circostanze quali l’inesistenza o l’inapplicabilità di un contratto collettivo sull’ente bilaterali, il cui verificarsi è dipeso dalla volontà delle parti sociali.
La Corte Costituzionale invece ha ritenuto che il legislatore abbia inteso verificare la possibilità di realizzare una tutela a favore degli apprendisti sospesi o licenziati mediante l’intervento degli enti bilaterali. A tal fine ha stabilito, in via transitoria e sperimentale lo stanziamento di determinati fondi, disponendo che, nel caso in cui le parti sociali avessero effettivamente previsto quell’intervento, essi avrebbero potuto essere impiegati a favore degli apprendisti.
La natura incentivante e sperimentale dell’istituto definito dalla norma censurata ne esclude pertanto il carattere irragionevolmente discriminatorio a danno dei lavoratori appartenenti a settori produttivi nei quali non è stato previsto un ente bilaterale, appunto perché non si tratta di una misura introdotta stabilmente e diretta a configurare un incondizionato diritto soggettivo in capo ai lavoratori.
Ciò trova conferma nel fatto che il legislatore ha disposto che, in caso di mancato intervento degli enti bilaterali, i lavoratori, compresi gli apprendisti, accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente e possono, dunque, usufruire di tali misure.