La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017, ha stabilito che è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore a mezzo e-mail, qualora sia data prova certa che la stessa sia stata ricevuta.

Il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, infatti, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (si veda anche Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 novembre 2007, n. 23061).