L’INPS, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2021, ha ricordato che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato a rate con la maggiorazione di un interesse annuo composto.

Ogni anno sono fornite le tabelle con i coefficienti da utilizzare per i pagamenti relativi alle domande presentate, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.

Per il 2020, il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo è negativo ed è pari a -0,3%. Ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interesse degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021.

Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel 2021 possono essere versati a rate, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.