Licenziamenti collettivi ed indicazione dei profili professionali
A cura della redazione

Il datore di lavoro che intende avviare una procedura di riduzione del personale deve indicare nella comunicazione da inviare alle rappresentanze sindacali i profili professionali dei lavoratori in esubero, ma non le categorie di inquadramento (Cass. 15/06/2007 n.13989).
Ciò trova conforto nell'art. 4 della Legge 223/1991, che fa riferimento alla categoria, ma solo tra i dati da comunicare una volta che la procedura si è esaurita; mentre il comma terzo, fa esclusivo riferimento, nel delimitare il novero dei lavoratori oggetto della scelta, al profilo professionale.
La mancata indicazione, richiesta dalla legge, dei profili professionali può essere irrilevante solo nel caso, non prospettato, di una unità produttiva nella quale tutti gli operai hanno lo stesso profilo professionale. In tutti gli altri casi opera la sanzione della inefficacia del recesso, disposta dall'art. 5, comma 3, della legge n. 223/91, in relazione all'inosservanza delle procedure richiamate dall'art. 4, comma 12. La violazione delle procedure di cui alla legge 223/91 può essere fatta valere anche dai lavoratori, essendo irrilevante che le organizzazioni sindacali non abbiano mosso rilievi o che abbiano perfino raggiunto un accordo con l'imprenditore.
Riproduzione riservata ©