Licenziamenti collettivi per fine fase lavorativa in edilizia
A cura della redazione

L'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi (ex art.24, c.4, L. 223/91) per la fine lavoro nei cantieri edili, motivata dall'impossibilità assoluta di riutilizzare i lavoratori destinatari del provvedimento di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro che ha richiesto specifiche professionalità non utilizzabili successivamente (Cass. 06/02/2008 n.2782).
Secondo i giudici di legittimità, invece, è necessario osservare le suddette procedure quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, dato che in questo caso è obbligatorio effettuare una scelta fra i lavoratori da licenziare ed i lavoratori da adibire all'ultimazione dei lavori. Detta scelta deve avvenire ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 223/91.
Più precisamente l'ipotesi del graduale esaurimento di una fase lavorativa (che richiede specifiche professionalità) delle quali senza un licenziamento si avrebbe inutilizzabile sovrabbondanza di manodopera, non può rientrare nella previsione legislativa (art. 24, c. 4 L. 223/91) proprio perchè non trattandosi del licenziamento di tutti i lavoratori utilizzati in tale fase, ma solo di una percentuale, è necessario accertarsi che i licenziamenti avvengano secondo predeterminati criteri di scelta resi noti dall'imprenditore ai soggetti istituzionali ed alle associazioni di categoria, con la contestuale indicazione delle modalità applicative di tali criteri.
Riproduzione riservata ©