Licenziamento adottato dopo il termine del CCNL
A cura della redazione
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 28366/2025 a condizione però che il ritardo nella comunicazione del licenziamento non risulti notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività. Ciò, infatti, comprometterebbe l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto contestato e sarebbe contrario agli obblighi di correttezza e buona fede del datore di lavoro.Nel caso specifico il datore di lavoro ha comunicato il licenziamento disciplinare dopo il termine di 30 giorni dal momento in cui il lavoratore aveva presentato le proprie giustificazioni ma facendo precedere la notifica da una manifestazione di volontà di volersi avvalere di un ulteriore termine per completare l'istruttoria, termine che sarebbe andato oltre i 30 giorni previsti.In caso contrario, in presenza cioè di un provvedimento disciplinare emanato oltre un certo termine e privo di qualsiasi giustificazione, sarebbe sorto un diritto del lavoratore alla reintegrazione. Infatti, il fatto contestato sarebbe in tal caso insussistente, dato che le giustificazioni presentate dal lavoratore erano da intendersi implicitamente accolte, con conseguente operatività della tutela reale e un massimo di 12 mensilità di retribuzione spettanti, in base al comma 4 dell’art. 18 citato.
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