La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24882 del 4 ottobre 2019, ha affermato che, nella comparazione dei lavoratori da licenziare al termine di una procedura collettiva, la “fungibilità” implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare l’effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto; la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dal lavoratore, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito.