La legge 223/91 prevede due casi di licenziamento:
- la messa in mobilità (art.4), che presuppone necessariamente l'intervento della cassa integrazione guadagni, in virtù del piano di ristrutturazione o di crisi;
- la riduzione del personale (art.24).
Nel primo caso il provvedimento di ammissione all'intervento straordinario di cassa integrazione costituisce fonte diretta del potere di recesso del datore di lavoro. Conseguentemente se manca la preventiva ammissione dell'azienda alla CIGS il licenziamento per collocazione in mobilità deve ritenersi illegittimo.