La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26029 del 15 ottobre 2019, ha confermato il principio secondo cui è nullo il licenziamento di un disabile al termine della procedura ex art. 4, L. 223/1991, qualora si accerti che sia stata violata la c.d. quota di riserva ex L. 68/1999.

Allo scopo, si richiama l’art. 10, c. 4, della L. 68/1999 il quale espressamente prevede che "Il recesso di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 9, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista alla presente Legge, articolo 3".