La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10618 del 22 maggio 2015, ha affermato che non è legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il periodo di prova svolge mansioni inferiori rispetto a quelle concordate all’atto dell’assunzione.
Nel caso specifico, l’esperimento della prova era stato limitato a mansioni del tutto marginali e comunque diverse da quelle proprie del ruolo fatto oggetto della prova.