Il diritto alla retribuzione per la lavoratrice licenziata durante il periodo di gravidanza, decorre dal giorno della presentazione del certificato medico attestante tale condizione (Cass. 03/03/2008 n.5749).
La Suprema Corte, ricordando il suo consolidato orientamento, ha riconfermato che il divieto di licenziamento di cui all'art. 2 della legge 1204/1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto le quali maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 1026 del 1976.
Pertanto, ancorché il rapporto di lavoro sia "de iure" sempre pendente, e quindi il periodo sia utile ai fini dell'anzianità di servizio, le retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto maturano solo dal momento della presentazione del certificato medico di gravidanza.