La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22417 del 22 ottobre 2009, ha stabilito che lo stato di "fine lavori" in un determinato cantiere edile non esclude l'onere del datore di lavoro di fornire la prova di non poter utilizzare il lavoratore in altri cantieri ancora in attività, posto che la chiusura di un unico cantiere non vale a configurare ex se l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, da valutare con riferimento alla complessità dell'impresa.
Tuttavia, la suddetta prova non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage, mediante la dimostrazione dell'esistenza di altri posto di lavoro nei quali egli potrebbe essere utilmente ricollocato; a tale allegazione, certo, corrisponde l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti, da intendersi assolto anche mediante la dimostrazione di circostanze indiziarie, come, ad esempio, la piena occupazione negli altri cantieri e l'assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare.