La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2166 del 28 gennaio 2009, ha stabilito l'illegittimità del licenziamento, comminato per riduzione del personale, in assenza di contestuale comunicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta nei confronti dei lavoratori licenziati.
La Suprema Corte ha ricordato che secondo l'art. 4, comma 9, della L. n. 223/1991 che regola i licenziamenti di cui sopra, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, contestualmente al licenziamento, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, i criteri utilizzati nella scelta dei lavoratori da licenziare. Si sottolinea, infatti, l'importanza di tale comunicazione che ha la funzione di rendere controllabile dalle organizzazioni sindacali la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta e consentire al lavoratore di impugnare, nei termini, il licenziamento.