Il lavoratore che viene licenziato illegittimamente ha diritto di ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno anche se nel frattempo matura il diritto per la pensione di vecchiaia (Cass. 04/06/2008 n.14778).
Più precisamente la Suprema Corte ha evidenziato che la maturazione del diritto alla pensione non costituisce di per sé causa di cessazione del rapporto.
I giudici di legittimità hanno anche sottolineato che in caso di licenziamento illegittimo il danno spettante al lavoratore va commisurato alle retribuzioni perdute, e non può essere decurtato degli importi percepiti eventualmente a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende da presupposti (limiti di età e requisiti di contribuzione) stabiliti dalla legge e prescinde del tutto dalla disponibilità e dall'impiego di energie lavorative.
Inoltre ricorda la Corte di Cassazione il diritto alla pensione non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché la pensione che il lavoratore percepisce, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso esercitato dal datore di lavoro, si sottrae all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno.