Licenziamento illegittimo se al lavoratore potevano essere assegnate altre mansioni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13/10/2009 n.21710, ha deciso che deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore motivato per inidoneità fisica, se il dipendente poteva essere assegnato ad altre mansioni di pari livello evitando al contempo trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.
Infatti se da un lato è vero che il primo comma dell'art. 41 Cost. garantisce la libertà di iniziativa economica privata, dall'altro il secondo comma dello stesso articolo ne vieta lo svolgimento che rechi danno alla sicurezza e alla dignità umana. Questo significa che la libertà dell'imprenditore non equivale a mero arbitrio e non è sottratta a qualsiasi controllo pubblico ed in particolare al controllo giurisdizionale.
In questo modo, ferma restando l'insindacabile discrezionalità tecnica nell'organizzazione dell'azienda da parte del datore di lavoro, il giudice di merito può controllare il rispetto del diritto del singolo al lavoro e alla salute eventualmente bilanciando i contrapposti interessi costituzionalmente protetti, dell'imprenditore e del dipendente.
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