Licenziamento individuale e decadenza del termine di impugnazione
A cura della redazione

Ai fini del calcolo dei 60 giorni decorrenti dalla notifica del recesso del rapporto di lavoro per impugnare il licenziamento, fa fede il timbro dell'ufficio postale (Cass. 04/09/2008 n.22287).
I giudici di legittimità cambiano l'orientamento da sempre seguito in materia di impugnazione del licenziamento individuale.
Infatti da sempre la Suprema Corte aveva ritenuto che l'atto di impugnazione decadesse al momento della ricezione dello stesso da parte del datore di lavoro.
Per i ritardi delle poste italiane spesso l'azienda riceveva l'atto di impugnazione quando oramai i 60 giorni erano scaduti.
Per far fronte a questa lacuna che penalizzava i lavoratori la Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento.
Inoltre richiamando la pronunce della Corte Costituzionale (sentenze 477/2002 e 97/2004), è stato ricordato che il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto onerato dalla comminatoria di decadenza deve distinguersi da quello di perfezionamento per il destinatario a sua volta onerato di termini o da adempimenti. Questo perché sembra irragionevole imporre al lavoratore effetti sfavorevoli di ritardo registrati nello svolgimento di attività di competenza di soggetti diversi.
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