La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17405 del 19 agosto 2011, ha stabilito che il licenziamento per comportamenti aggressivi non può essere successivamente giustificato con l'inidoneità psico-fisica del lavoratore. La motivazione del recesso, infatti, è immutabile.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
-    in linea generale, in materia di licenziamento vige il principio dell'immutabilità della causa del licenziamento, che preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati;
-    il suddetto principio comporta che il recesso del datore di lavoro non possa fondarsi su fatti diversi da quelli addotti a motivazione del licenziamento stesso, quale enunciata all'atto della sua intimazione; consegue che il licenziamento, intimato per eccessiva morbilità, non può essere giudizialmente dichiarato legittimo per la sopravvenuta inidoneità fisico-psichica del lavoratore a svolgere le sue mansioni, che non sia stata enunciata nell'intimazione del licenziamento.