Licenziamento, la motivazione del recesso è immutabile
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17405 del 19 agosto 2011, ha stabilito che il licenziamento per comportamenti aggressivi non può essere successivamente giustificato con l'inidoneità psico-fisica del lavoratore. La motivazione del recesso, infatti, è immutabile.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
- in linea generale, in materia di licenziamento vige il principio dell'immutabilità della causa del licenziamento, che preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati;
- il suddetto principio comporta che il recesso del datore di lavoro non possa fondarsi su fatti diversi da quelli addotti a motivazione del licenziamento stesso, quale enunciata all'atto della sua intimazione; consegue che il licenziamento, intimato per eccessiva morbilità, non può essere giudizialmente dichiarato legittimo per la sopravvenuta inidoneità fisico-psichica del lavoratore a svolgere le sue mansioni, che non sia stata enunciata nell'intimazione del licenziamento.
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