Licenziamento lecito se l'inadempimento è realmente grave
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13158 del 25 giugno 2015, ha stabilito che per giustificare il licenziamento, l'inadempimento del lavoratore deve essere grave.
In particolare, è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore, che, per le sue concrete modalità e il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
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