Conflavoro PMI ha reso noto che il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 1253 del 7 maggio 2025, ha confermato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la comunicazione di licenziamento – e, per analogia, la contestazione disciplinare – si presume conosciuta dal lavoratore nel momento in cui l’atto viene recapitato, indipendentemente dal fatto che venga effettivamente ritirato.

Quindi secondo i giudici di merito l’efficacia della comunicazione decorre dal momento in cui l’addetto al servizio postale rilascia l’avviso di giacenza, e non dalla data in cui il lavoratore ritira materialmente la raccomandata.

Ne deriva che eventuali termini di legge – come i cinque giorni entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni a seguito di una contestazione di atti disciplinari – devono essere calcolati a partire dalla data di consegna dell’atto presso l’indirizzo indicato, e non dal suo ritiro.

Conflavoro PMI evidenzia inoltre che la sentenza interviene su un altro nodo spesso oggetto di valutazione nelle procedure relative agli atti disciplinari: la tempestività della contestazione. Il Tribunale ribadisce che non esiste un termine fisso, ma che la valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando la complessità dell’accertamento e la gravità della condotta contestata.

La tempestività assume quindi una connotazione relativa, compatibile con i tempi tecnici necessari per una verifica accurata dei fatti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Messina conferma l’importanza per le aziende di disporre di un supporto tecnico costante nella gestione dei procedimenti relativi agli atti disciplinari e delle comunicazioni formali al personale.