Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro legittimamente per giustificato motivo se il lavoratore non supera il periodo di prova (Cass. 27/02/2008 n.5103).
Più precisamente ricorda la Suprema Corte l'intimazione di un licenziamento è necessariamente un atto formale che, come tale, non solo deve essere motivato, ma deve contenere una motivazione completa e non equivoca.
Ne consegue che il mancato superamento del periodo di prova costituisce un giustificato motivo di recesso, che deve essere espressamente indicato come tale. Un recesso intimato nel corso del periodo di prova, ma per altri motivi, non equivale affatto ad un licenziamento per mancato superamento di tale periodo.