Il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto di lavoro nel caso in cui intenda effettuare un riassetto organizzativo della propria azienda poichè questo integra il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art.3, L.604/1966 (Cass. 26/07/2007 n.16465).

Infatti secondo i giudici di legittimità è insindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale senza che la necessaria verifica dell'effettività di tale scelta comporti un'indagine in ordine ai margini di convenienza e di onerosità dei costi connessi al sistema organizzativo modificato dall'imprenditore.