La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21221 del 5 ottobre 2009, ha stabilito che, nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione, rispetto al fatto oggetto di contestazione, deve essere intesa in senso relativo. Essa, cioè, può essere compatibile con un lasso di tempo più o meno lungo in base alla complessità dei fatti da accertare e ad una struttura organizzativa dell'impresa che possa far ritardare il provvedimento.
Si precisa, da ultimo, che spetta, comunque, al giudice di merito la valutazione delle circostanze che, in concreto, giustificano l'eventuale ritardo.