La Corte di Giustizia CE, con la sentenza C-116/08 del 22/10/2009, ha deciso che se un lavoratore con contratto full time è stato licenziato durante la fruizione di un congedo parentale a tempo parziale, ha diritto a percepire la relativa indennità calcolata sulla retribuzione a tempo pieno e non part time.
I giudici europei hanno infatti sottolineato che la riduzione dei diritti che discendono dal rapporto di lavoro in caso di congedo parentale potrebbero dissuadere il lavoratore dal fruire del congedo stesso e incitare il datore di lavoro a licenziare, tra i lavoratori, quelli che si trovino in una situazione di congedo parentale.