Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e onere della prova datoriale
A cura della redazione

Il datore di lavoro che intende licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo per impossibilità di adibirlo ad altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza è tenuto a darne prova con fatti positivi corrispondenti, quale la circostanza che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri dipendenti (Cass. 3/09/2008 n.22163).
Secondo la Suprema Corte il datore di lavoro potrebbe dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni analoghe anche mediante la prova che dopo il licenziamento e per un congruo periodo di tempo non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica.
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