Licenziamento per inidoneità fisica: l'ultima pronuncia della Cassazione
A cura della redazione
La Corte di cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2004 n. 3114, ha stabilito che l'illegittimità del licenziamento per inidoneità fisica, risultata insussistente in sede giudiziale, determina la responsabilità dell'azienda, con conseguente risarcimento, anche se dovuta da erroneo accertamento sanitario eseguita da un ente pubblico.
Secondo la Suprema Corte il datore di lavoro non può ritenersi non responsabile, in quanto non ha dimostrato ex art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia stato causato ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile: il datore di lavoro risponde del giudizio espresso dall'ente pubblico prescelto per l'accertamento, in quanto avrebbe comunque potuto ricorrere ad ulteriori accertamenti sanitari.