La Corte di Cassazione, con la sentenza 07/04/2011 n.7946, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato al dipendente per supermento del periodo di comporto, se non viene provato dal lavoratore che l’assenza era ricollegabile alla malattia contratta per asserite ragioni lavorative.
In particolare, spiegano i giudici di legittimità, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano in automatico il recesso del datore di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto nel caso in cui l’infermità sia imputabile alla responsabilità datoriale, se per la nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, il datore di lavoro stesso ha omesso di prevenire o eliminare le situazioni pericolose, violando l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. e di specifiche norme.
Incombe però sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l’assenza ed il superamento del periodo di comporto  e le mansioni espletate.