Limiti di età per l'apprendistato: marcia indietro del Ministero del lavoro
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con risposta all'interpello 3 agosto 2005 prot. n 2079, modificando il proprio precedente orientamento, contenuto nella risposta ad interpello prot. n. 390 del 12 aprile 2005, ritiene che sia possibile l'assunzione con contratto di apprendistato di giovani fino a 26 anni di età anche nelle
zone ammesse a sostegno transitorio ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.
Con la debita premessa che la disciplina in materia di apprendistato di cui all'articolo 16 della L. n. 196/1997 continua ad applicarsi unicamente fino a quando, ai sensi D.Lgs. n. 276/2003, interverrà una esplicita regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato e che il medesimo decreto legislativo innalza la stipula del contratto fino ai 29 anni d'età, il Ministero del lavoro sottolinea come l'articolo 16 sopra citato rimanda, per l'individuazione delle aree in cui il contratto di apprendistato si applica anche ai giovani fino al 26esimo anno d'età, alle aree di cui agli obiettivi I e II fissate con del Regolamento (CEE) n. 2081/93 e successive modificazioni. Tale regolamento è stato in effetti modificato con il Regolamento (CE) n. 1260/1999 che, per quanto qui interessa, all'articolo 6 ha stabilito che "in deroga all'articolo 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 (.), beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2005".
Pertanto, è lo stesso Consiglio europeo ad equiparare le predette aree a sostegno transitorio
con le aree Obiettivo I e ciò nella consapevolezza che anche le aree escluse da quelle espressamente
individuate quali Obiettivo 1 e Obiettivo 2 evidenziano problematiche ancora non risolte.