La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19000 del 2 settembre 2010, ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo, l’incorporazione della società datrice di lavoro non impedisce la possibilità di reintegra del lavoratore.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che la fusione della società mediante incorporazione di cui agli artt. 2501 e 2504 bis C.C. non determina sempre l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; in particolare si rileva che, nell'ipotesi di incorporazione di società, ricorre la fattispecie del trasferimento di azienda ex art. 2112 C.C. tutte le volte in cui l'intera impresa, o un ramo di essa, viene trasferita ad altro soggetto (cessionario) in presenza delle condizioni ampiamente esaminate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, anche sulla base della normativa comunitaria (direttiva n. 77/187/CEE e successive edizioni).