L’INPS, con il messaggio n. 28706 del 16 novembre 2010, ha precisato che lo Stato di ultima occupazione continua a pagare l’indennità di disoccupazione al lavoratore che sia recato in altro Stato membro dell’Unione Europea in cerca di lavoro
È quanto previsto dal nuovo regolamento 883/04/CE, secondo cui, a differenza di quanto disposto dalla normativa previgente, il mantenimento del diritto alla prestazione non determina più il pagamento della stessa da parte dello Stato in cui è maturato il diritto.