L’Inps, con il messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, ha precisato che, ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all’art. 8, c. 9, della L. 407/1990, l’indennità di disoccupazione non concorre a formare il reddito rilevante per la perdita dello stato di disoccupazione.
In particolare, si chiarisce che l’articolo 4 del D.Lgs. 181/2000 dà rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, c. 9, L. 407/1990.
Si ricorda infine, che la normativa di cui all’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 prevede il godimento di due benefici di differente entità: lo sgravio del 50% ovvero lo sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di 36 mesi.
Le agevolazioni di cui sopra sono accordate nelle ipotesi in cui si proceda ad assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) a condizione che:
- il datore di lavoro effettui “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”;
- le predette assunzioni “non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”.
In presenza di tali requisiti di legge, lo sgravio contributivo del 50% è concesso alla generalità dei datori di lavoro, mentre quello del 100% è previsto esclusivamente per le imprese operanti nel Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ed alle imprese artigiane (v. INPS circ. n. 25/1991).