La direzione centrale INPS rispondendo ad un quesito generato da una propria sede regionale (nota 28 novembre 2007) ha affermato che deve ritenersi incompatibile l'attività autonoma con l'indennità di mobilità con l'esclusione dei seguenti casi:

1.     Lavoratori in mobilità che vogliano intraprendere un'attività autonoma o che vogliono associarsi in cooperative, in conformità con le norme vigenti possono ottenere l'anticipazione dell'indennità di mobilità (L. 223/1991);

2.     Ai lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo (e subordinato) e` data facolta` di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilita`, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata (mobilità lunga per la pensione di vecchiaia, L. 223/1991).