La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13473 del 29 maggio 2018, ha ritenuto di dare continuità al mutato orientamento giurisprudenziale, statuendo che l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggetabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della L. 153/1969 perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 C.C.

Inoltre, l’evetuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi escluso dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. 213/2004 – non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile, costituendo essa, comunque, un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.