L’indennità sostitutiva delle ferie ha natura retributiva
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13473 del 29 maggio 2018, ha ritenuto di dare continuità al mutato orientamento giurisprudenziale, statuendo che l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggetabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della L. 153/1969 perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 C.C.
Inoltre, l’evetuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi escluso dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. 213/2004 – non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile, costituendo essa, comunque, un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
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