Con la delibera n. 1 del 24 gennaio 2017, l’Inail ha pubblicato le linee di indirizzo che permetteranno di rivedere e riorganizzare l’attività connessa alla valutazione delle richieste di prestazioni a favore dei tecnopatici.

Si sottolinea che l’istituto assicurativo ha ritenuto utile promuovere una revisione delle definizioni degli esiti della valutazione istruttoria che, in termini esemplificativi, potrebbero essere riclassificate in:

  • Non ammissibile: quando al primo esame amministrativo, risultano non soddisfatti elementi pregiudiziali all’analisi di merito, quali le seguenti tipologie: attività non tutelata; lavoratore non tutelato; lavoratore autonomo non in regola con il versamento del premio assicurativo; mancanza di consenso alla trattazione della malattia;
  • Positive;
  • Negative.