La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10028 del 27 aprile 2010, ha stabilito che l’infortunio del lavoratore che rientra dal lavoro, avvenuto sotto casa, non può essere considerato infortunio in itinere.
Quest’ultimo, infatti, si verifica nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi di proprietà (sia essa esclusiva o comune, come, ad esempio, la scale o i cortili condominiali) del lavoratore assicurato. Si deve trattare, in pratica, di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che, invece, può fare in ambiti privati.
La Suprema Corte ha, così, rigettato la domanda di indennizzo di un lavoratore che si era rotto il femore mentre scendeva dall’auto davanti alla sua abitazione.